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Pareri legali

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Ringraziamo per questi interventi lo

STUDIO LEGALE RUGGIERO
Via Vado 13/2 16154 Genova Tel. e Fax (010) 6043633

avv. Roberto Ruggiero
dott. patr. Stefano Negri
dott. Anna Maria Leoncini
dott. Stefania Boero


QUESITO 3


Sto acquistando la prima casa. Per delle ragioni di contrattazione e con lo scopo di abbassare il prezzo della vendita, sto proponendo al venditore, attraverso una proposta di acquisto, un forte acconto, una somma pari al 60% alla stipula della promessa di vendita. La consegna dello stabile prevista tra otto mesi. Vorrei sapere quali sono le vie che mi permettono di tutelarmi da eventuali fallimenti della ditta con la relativa perdita dell'intera somma

RISPOSTA

La soluzione al problema quella di sottoscrivere un vero e proprio contratto preliminare di compravendita procedendo poi alla trascrizione dello stesso presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo ove ubicato e ci ai fini della pubblicit legale (art 2644 c.c.).
Infatti grazie alla novella contenuta nell'art 3 del decreto legge 669/96 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 30 del 28/02/97 possibile procedere alla trascrizione del contratto preliminare di compravendita immobiliare e ci, grazie agli effetti della trascrizione, consente una maggiore tutele del promissario acquirente rispetto anche ad eventuali fallimenti del costruttore.
Infatti la suddetta normativa ha apportato modifiche non solo al codice civile ma anche all'art. 72 del Regio Decreto del 16/03/42 n.267, cosiddetta "Legge Fallimentare". A detto art. 72, che concerne gli effetti del fallimento nel caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, aggiunto il seguente comma: "Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645 bis del codice civile e il curatore, ai sensi del disposto contenuto nel numero 5 bis dell'art. 2780 c.c. scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di fare valere il proprio credito, nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775 bis c.c. a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione del fallimento."
L'art 2775 bis c.c. intitolato, appunto, "Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari" dispone che, nel caso di mancata esecuzione di contratto preliminare trascritto, i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene oggetto del contratto preliminare.
Giova a tale punto ricordare che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo.
Esistendo le suddette condizioni il promissario acquirente avr un privilegio speciale su quel bene oggetto del contratto in sede di insinuazione al passivo dell'eventuale fallimento del costruttore.



QUESITO 2


Ho affittato in immobile ad una persona che non mi ha pi pagato l’affitto. Vorrei sapere qual la procedura pi rapida per rientrare in possesso dello stesso

RISPOSTA

Nel caso in cui il conduttore ometta di pagare il canone di locazione o gli oneri accessori ammontanti ad una somma che superi l’importo di due mensilit di canone, il proprietario che voglia riottenere la disponibilit dell’immobile deve agire secondo la procedura dello sfratto per morosit. Detta procedura, per la quale competente il Tribunale in funzione di Giudice Unico del luogo ove sito il bene immobile, viene radicata mediante la notifica al conduttore moroso dell’atto di intimazione di sfratto per morosit e contestuale citazione per la convalida. Il locatore chieder al Tribunale che venga convalidato lo sfratto per morosit, concedendo termine minimo al conduttore per il rilascio dell’immobile. La procedura, se seguita con tempestivit allo spirare di igni singolo termine dall’inizio fino alla fase esecutiva in oggi piuttosto rapida. Tra la data nella quale notificato l’atto di intimazione al conduttore e quella fissata per l’udienza di convalida deve trascorrere a termini di codice di procedura civile un tempo non inferiore a giorni venti. In sede di udienza si possono verificare differenti situazioni.

a) Il conduttore convenuto non compare.
In tale caso il Giudice convalida lo sfratto e concede un termine per il rilascio (nella prassi di trenta giorni). Trascorso detto termine, sulla base della formula esecutiva che la Cancelleria provveder ad apporre in calce all’originale notificato dell’atto di citazione, il locatore notificher il precetto di rilascio che concede ulteriori dieci giorni per lo sgombero con l’avvertimento che in difetto si proceder ad esecuzione forzata. Qualora anche il suddetto termine rimanesse inevaso dovr essere notificato al conduttore il cosiddetto preavviso di rilascio nel quale l’Ufficiale Giudiziario delle Esecuzioni indicher il giorno e l’ora del primo accesso.
In oggi, a seguito di modifiche rispetto al regime precedente, la concessione della Forza Pubblica per l’esecuzione degli sfratti non pi di competenza della Prefettura, ma pu essere richiesta direttamente, tramite l’Ufficiale Giudiziario per il primo accesso. In tal modo gi alla prima visita dell’Ufficiale giudiziario possibile ottenere lo sgombero forzoso dell’immobile; in tali casi consigliabile avere anche l’ausilio del fabbro e, con espressa autorizzazione del Giudice delle Esecuzioni, anche di un medico che sar chiamato a valutare eventuali ragioni di ordine fisico lamentate dal conduttore al fine di impedire l’esecuzione.

b) Pu accadere che in udienza compaia il conduttore chiedendo la concessione del cosiddetto "termine di grazia" (art. 55 L. 392/1978 cd. legge sull’equo canone).
In tale caso il giudice, di prassi, concede sempre il suddetto termine che non pu essere superiore a novanta giorni per saldare la morosit maggiorata di interessi e di spese legali, nonch fissa ulteriore udienza per verificare l’adempimento. Qualora il debito non fosse saldato il Giudice convalida lo sfratto. Giova ricordare, per giurisprudenza costante, che detto art. 55 non applicabile a locazioni diverse dall’uso abitativo.

c) Pu accadere che il conduttore compaia in udienza e formuli opposizioni o contestazioni sull’ammontare dei canoni
In tale caso il Giudice deve ordinare il mutamento del rito determinando cos la nascita di un vero e proprio contenzioso.






QUESITO 1

Ho acquistato un immobile da un fallimento attraverso il Tribunale. Tale immobile (un esercizio commerciale) utilizzato dallo stesso esecutato che aveva ottenuto la possibilit di rimanere nello stesso fino alla vendita. Ho gi spedito un paio di raccomandate ma l’esecutato non vuole andare via. Cosa devo fare? Posso chiedere gli affitti dei mesi per cui non sono riuscito ad utilizzare il locale? Non compito del Tribunale consegnarmi l’immobile libero come era scritto sul bando?

RISPOSTA

Una volta avvenuta l’aggiudicazione definitiva del bene immobile il Giudice dell’Esecuzione pronuncia un decreto di trasferimento in base al quale l’aggiudicatario potr ottenere la trascrizione a suo favore della propriet del bene acquistato nei registri immobiliari. Lo stesso decreto contiene l’ingiunzione rivolta al debitore, che eventualmente ancora occupasse l’immobile (anche legittimamente poich autorizzato dal Giudice in tal senso), di rilasciare lo stesso a favore dell’aggiudicatario.
Bisogna anche considerare che nella stragrande maggioranza dei casi il debitore anche custode dell’immobile, pertanto la suddetta ingiunzione a consegnare, contenuta nel decreto di trasferimento, diretta al debitore a titolo di custode, nonch di soggetto autorizzato ad abitare l’immobile. In caso di mancato spontaneo rilascio dovr essere posta in essere la cosiddetta esecuzione per rilascio dell’immobile espropriato che deve essere preceduta dalla notificazione non solo del decreto di trasferimento (titolo esecutivo) ma anche del precetto. Le modalit del rilascio in tal caso saranno le medesime seguite per l’esecuzione dello stesso tramite Ufficiale Giudiziario.
Il debitore/custode, che si rende colpevole dell’illegittimo rifiuto a consegnare l’immobile, responsabile per i danni che derivano dal suo comportamento; tale responsabilit deve per essere fatta valere in separato giudizio di merito, non nel processo esecutivo. A ci va aggiunto che il debitore in quanto custode riveste sicuramente ope legis la qualifica di pubblico ufficiale e perci se non intende rilasciare l’immobile si rende responsabile del reato di omissione o rifiuto di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p. eventualmente connesso a quello di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p.: detti reati sono perseguibili d’ufficio. Appare quindi evidente che il nocumento subito dall’aggiudicatario a seguito del rifiuto del rilascio e per il tempo per cui questo non avvenuto pu essere risarcito sia dal punto di vista civile che come conseguenza di procedimento penale.

 

 

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